Art. 11 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5  e  6,  ad
eccezione di quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3, sono  sottoposti
agli accertamenti  fisici  e  psichici  a  cura  di  una  commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza, composta da un primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da  quattro  funzionari  della  carriera  dei  medici  di
Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico,  a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  di  esclusione  dal   concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25, comma 4, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198  del  2003.  In  proposito  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1. esame emocromocitometrico con formula; 
        2. esame chimico e microscopico delle urine; 
        3. creatininemia; 
        4. gamma GT; 
        5. glicemia; 
        6. GOT (AST); 
        7. GPT (ALT); 
        8. HbsAg; 
        9. Anti HbsAg; 
        10. Anti Hbc; 
        11. Anti HCV; 
        12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
      5. A fini di una piu' completa  valutazione  medico-legale,  la
Commissione  puo'  inoltre  chiedere  la  produzione   di   ulteriori
certificati sanitari ritenuti utili, nonche' disporre l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che  non
intenda sottoporvisi e' ritenuto non idoneo. 
      6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
        a) sana e robusta costituzione fisica; 
        b)  composizione  corporea:  percentuale  di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore  al sette  per  cento  e  non  superiore
al ventidue per cento per  i  candidati  di  sesso  maschile,  e  non
inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per
le candidate di sesso femminile; 
        c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
        d) massa metabolicamente attiva: percentuale di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile, e non  inferiore  al ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
        e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
      7. Costituiscono cause di inidoneita', per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   e   successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato, nonche' l'uso, anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool  attuali
o pregressi e tutte  le  altre  imperfezioni  e  infermita'  elencate
nell'art. 6 e nella  tabella  1  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. 
      8. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
      9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   psico-fisici
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi  ultimi  candidati  saranno  ammessi  ad  una
seduta  appositamente  fissata  dalla  commissione,  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.