Art. 15 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli oggetto di  valutazione,  con  il  punteggio  massimo
rispettivamente attribuibile,  sono  specificamente  individuati  nei
seguenti: 
      a) una o piu' delle lauree triennali di cui all'art.  3,  comma
1, lettera f), n.  2),  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
comunque attinenti al settore di impiego equipaggiamento  (inclusi  i
titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una  Universita'
della Repubblica italiana o un  Istituto  d'istruzione  universitaria
equiparato, fino a punti 0,5; 
      b) con assorbimento di  quelli  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, una o piu' delle lauree magistrali di cui all'art. 3,
comma    1,    lettera    f),    n.    3),    ovvero    in    settori
scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti  al  settore
di  impiego  equipaggiamento   (inclusi   i   titoli   equiparati   o
equipollenti), conseguita presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino  a
punti 1; 
      c)  abilitazione  all'esercizio  delle  seguenti   professioni:
perito industriale materie plastiche o tessile, punti 0,5;  ingegnere
industriale iunior o fisicoiunior, punti uno; ingegnere industriale o
fisico, punti 1. 
      d)  abilitazione  all'insegnamento  di   materie   strettamente
attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a  punti
uno; 
      e)   diplomi   di   specializzazione   universitaria    o    di
perfezionamento post lauream o master conseguiti  presso  istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente,   strettamente   attinenti    al    settore    di    impiego
equipaggiamento: fino a punti uno; 
      f)  dottorato  di   ricerca   conseguito   presso   istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, in materie strettamente  attinenti  al  settore  di  impiego
equipaggiamento: fino a punti 2,5; 
      g) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di Enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      h) incarichi e servizi presso  amministrazioni  pubbliche,  che
presuppongano  una  particolare  competenza  tecnico-professionale  o
l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1; 
      i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo     dipps.333con@pecps.interno.it     - I     candidati
appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  possono  inviare,  entro  il
medesimo termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili
per il tramite del proprio ufficio/reparto di  appartenenza,  che  la
inoltrera' al citato indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.