Art. 15 Valutazione dei titoli 1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei seguenti: a) una o piu' delle lauree triennali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), n. 2), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti al settore di impiego equipaggiamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 0,5; b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente comma, una o piu' delle lauree magistrali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), n. 3), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore di impiego equipaggiamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1; c) abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: perito industriale materie plastiche o tessile, punti 0,5; ingegnere industriale iunior o fisicoiunior, punti uno; ingegnere industriale o fisico, punti 1. d) abilitazione all'insegnamento di materie strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti uno; e) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, strettamente attinenti al settore di impiego equipaggiamento: fino a punti uno; f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, in materie strettamente attinenti al settore di impiego equipaggiamento: fino a punti 2,5; g) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; h) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1; i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5. 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo. 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it - I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che la inoltrera' al citato indirizzo PEC. 5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.