Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'art.  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo
limite e' elevato, fino a  un  massimo  di  tre  anni,  in  relazione
all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si  prescinde
dal limite di eta' per  il  personale  appartenente  ai  ruoli  della
polizia di Stato, con almeno tre  anni  di  anzianita'  di  effettivo
servizio   alla   data    del    bando.    Per    gli    appartenenti
all'amministrazione civile dell'interno  il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentatre anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale  prescritta  per  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori
tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198
del 2003, e al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207  del
2015. Il personale della polizia di Stato  che  espleta  funzioni  di
polizia deve essere in possesso  della  sola  idoneita'  attitudinale
prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I  requisiti  di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in  possesso
dei candidati esclusivamente  qualora  sussistenti  integralmente  al
momento dello svolgimento dei  rispettivi  accertamenti.  L'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
universitari, conseguito  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana  o  un  istituto  d'istruzione   universitaria   equiparato,
afferente  alle  seguenti  classi  (inclusi  i  titoli  equiparati  o
equipollenti): 
        1) scienze e tecniche psicologiche (L-24); 
        2) psicologia (LM-51), in assorbimento del titolo di  cui  al
numero 1); 
      g) possesso dei seguenti titoli professionali: 
        1) abilitazione all'esercizio della professione di  psicologo
iunior, ovvero, in assorbimento, di quella di psicologo; 
        2) iscrizione all'albo professionale degli  psicologi,  nella
sezione B (psicologi iuniores), o, in assorbimento, nella  sezione  A
(psicologi). 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare; non sono,  altresi'  ,  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi; 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta
nell'art. 94 del medesimo decreto. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione dell'iscrizione all'albo professionale di cui al  comma  1,
lettera g), n. 2), che puo'  essere  conseguita  entro  l'inizio  del
prescritto corso di formazione, purche' il candidato sia in  possesso
di idonea documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della
relativa istanza. I requisiti devono essere mantenuti,  ad  eccezione
di quello relativo al limite di eta', di cui al comma 1, lettera  d),
sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal
concorso. 
    5. I controlli relativi ai titoli indicati  tra  i  requisiti  di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto corso di formazione. Essi  sono  svolti  dalle  competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle  dichiarazioni.  La  decadenza   dall'impiego   con   efficacia
retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,
con decreto del Capo della polizia-direttore generale della  pubblica
sicurezza,    ferma    restando    la     responsabilita'     penale.
L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito  della
condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al
servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita'  penale,  il
candidato  decade  dai  benefici   conseguiti   in   virtu'   di   un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta, in qualunque momento, con  decreto  motivato
del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.