Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, ad eccezione di quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: a) certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 esame emocromocitometrico con formula; 2 esame chimico e microscopico delle urine; 3 creatininemia; 4 gamma GT; 5 glicemia; 6 GOT (AST); 7 GPT (ALT); 8 HbsAg; 9 Anti HbsAg; 10Anti Hbc; 11 Anti HCV; 12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. A fini di una piu' completa valutazione medico-legale, la Commissione puo' inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonche' disporre l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi e' ritenuto non idoneo. 6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 7. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. 8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.