Art. 12 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del  capo  della
Polizia-dDirettore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera  dei  funzionari  tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della  Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  del
ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari della  Polizia  di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale,  sottopone   alla
verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati
risultati idonei all'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica  da  rivestire.  Essi
consistono in una serie di  test,  sia  collettivi  che  individuali,
integrati  da  un  colloquio  con  un   componente   della   suddetta
Commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la
Commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    4.  Il  giudizio  della  Commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto
motivato del capo  della  Polizia-drettore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   attitudinali
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta
appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito  del  calendario
concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.