Art. 14 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La prova scritta, della durata massima di  sei  ore,  consiste
nella stesura di un elaborato vertente su una o piu'  delle  seguenti
materie: 
      a) Profilo chimico-biologico: chimica; chimica fisica;  analisi
chimica; biologia microbiologia; chimica biologica; 
      b)   Profilo   elettronico-informatico:   fisica;   elettronica
applicata ai sistemi audiovisivi e misurazioni elettroniche; 
      c) Profilo balistico: fisica; balistica. 
    2. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo  controllo.  Non  e'  permesso   ai   candidati   comunicare
verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione  con  altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito  usare  telefoni
cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,  calcolatrici,  e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o  telematico.  E'
vietato, altresi', portare al seguito  carta  da  scrivere,  appunti,
libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La Commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata
esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
    7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale  i
candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione  non
inferiore a sei decimi (6/10).