Art. 14 Prova scritta 1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente su una o piu' delle seguenti materie: a) Profilo chimico-biologico: chimica; chimica fisica; analisi chimica; biologia microbiologia; chimica biologica; b) Profilo elettronico-informatico: fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi e misurazioni elettroniche; c) Profilo balistico: fisica; balistica. 2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).