Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1.  L'ammissione  al  colloquio  e'   comunicata   al   candidato
interessato, assieme all'indicazione del voto riportato  nella  prova
scritta,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
e contempla, altresi': 
      a)  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua   inglese,
consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di  un
testo, nonche' in una conversazione; 
      b)  per  i  soli  profili  professionali  chimico-biologico   e
balistico, al di la' di quanto comunque  verificato  nel  complessivo
ambito delle prove, l'accertamento della conoscenza dell'informatica,
diretto a verificare il possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un
livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha ottenuto la
votazione di sei decimi (6/10) o superiore. 
    5. Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal
segretario  della  Commissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi
di diritto dal concorso.