Art. 18 
 
 
     Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1. Espletate le prove  d'esame  e  compiuta  la  valutazione  dei
titoli, la Commissione  esaminatrice  elabora  tante  graduatorie  di
merito quanti sono i  profili  professionali  indicati  dall'art.  1,
redigendole sulla base  della  votazione  complessiva  conseguita  da
ciascun candidato, data dalla somma del voto  riportato  nella  prova
scritta, del voto  conseguito  nella  prova  orale  e  del  punteggio
ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni  dei  vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste  dal  presente  bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    4. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 
    5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale  www.poliziadistato.it,  con  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti.