Art. 18 Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali indicati dall'art. 1, redigendole sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.