Art. 19 
 
 
                           Corso iniziale 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare  il  corso  di
formazione  di  cui  all'art.  25-bis,  comma  8,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 668 del 1986. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 25-bis, comma 10, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del  1982,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 95 del 2017.