Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti  del  Ministero  dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio n. 5.