Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto  del  capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
da un prefetto, ed e' composta,  oltre  che  da  un  dirigente  della
carriera dei funzionari di Polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore  e  da
uno o piu' esperti, con qualifica non inferiore  a  commissario  capo
tecnico, nelle materie  relative  ai  profili  professionali  di  cui
all'art. 1. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  Commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Almeno un terzo dei componenti della Commissione esaminatrice,
salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica  non  superiore  a  commissario  capo  o  commissario  capo
tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di  informatica,
la Commissione esaminatrice e' integrata da un esperto  della  lingua
inglese e da un appartenente al ruolo dei  direttori  tecnici  fisici
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore
telematica. 
    7. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati  che  abbiano
sostenuto la prova scritta superino le 1.000  unita',  potra'  essere
integrata da ulteriori componenti tali, nel  numero,  da  permettere,
unico restando il Presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,
nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.