Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso  degli
altri requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  rispettivamente
riservati: 
      a) dodici posti al coniuge e ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di  particolari  categorie  di
persone; 
      b) un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza  demerito
la ferma biennale; 
      c) un posto, a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge 21 settembre 1987,  n.  387,  convertito  in  legge  20
novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.