Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'
come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  101  del  2018.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente  dagli  articoli  da  15  a  21  del  citato
regolamento  (UE)  n.   2016/679,   nei   confronti   del   Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.