Art. 9 
 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    La  correzione  degli  elaborati  della  prova   preselettiva   e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    1.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione
esaminatrice  forma  la  graduatoria  della  prova  preselettiva  per
ciascuno dei profili professionali  per  i  quali  la  stessa  si  e'
svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti
le risposte dei candidati. 
    2. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale  ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
e'  visionabile  nell'area  personale  riservata  all'indirizzo   web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    3. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza    e    pubblicata    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it  con  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva,  sara'  convocato  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte il numero totale dei posti banditi, nonche',  in  soprannumero,
ogni interessato che abbia  riportato  un  punteggio  pari  a  quello
dell'ultimo degli ammessi  entro  i  limiti  dell'aliquota  predetta,
salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.