Art. 15 
 
    1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» e sino alla conclusione del termine per la presentazione della
domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sara'  data  sui
siti istituzionali della giustizia amministrativa e della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
    2. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informatico, l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul Portale. 
    3. In ragione di quanto previsto dall'art.  25,  comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le  istanze  di  accesso  inoltrate  dai
candidati  successivamente  allo  svolgimento  delle  prove  scritte,
devono essere presentate  direttamente  alla  Commissione,  istituita
presso il Consiglio di Stato - quale Organo che ha formato e  detiene
gli atti oggetto delle stesse istanze - all'indirizzo PEC  che  sara'
attivato dopo la pubblicazione degli ammessi  alle  prove  orali.  In
ogni caso,  l'accesso  sara'  consentito  nel  rispetto  dei  criteri
espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in  materia  di
accesso agli atti da parte dei candidati. 
    4.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   «Amministrazione   trasparente»   del   sito
istituzionale della giustizia amministrativa. 
    5. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Servizio per il personale delle magistrature.