Art. 15 1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sino alla conclusione del termine per la presentazione della domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sara' data sui siti istituzionali della giustizia amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul Portale. 3. In ragione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere presentate direttamente alla Commissione, istituita presso il Consiglio di Stato - quale Organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle stesse istanze - all'indirizzo PEC che sara' attivato dopo la pubblicazione degli ammessi alle prove orali. In ogni caso, l'accesso sara' consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da parte dei candidati. 4. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della giustizia amministrativa. 5. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il personale delle magistrature.