Art. 3 
 
    1. Nella domanda di ammissione il  candidato  deve  dichiarare  e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di  nascita;
3) codice fiscale;  4)  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza
italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  stesse
liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario  di
durata non inferiore a quattro  anni;  8)  la  categoria  di  attuale
appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del  presente  bando,
si chiede l'ammissione  al  concorso,  la  qualifica  e  la  relativa
decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata  in
categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si
chiede l'ammissione al concorso, ai fini  dell'eventuale  valutazione
di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10)  di  non
essere stato dichiarato decaduto  o  dispensato  dall'impiego  presso
pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti  alla  categoria  di  cui  al  n.  1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. Per  tali  candidati,  l'ammissione  al  concorso  non  e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento  di
idoneita'  alla  data   di   presentazione   della   domanda,   salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi  alle
prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  I
candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)
dovranno fare esplicita richiesta dello  strumento  compensativo  e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  -   legale
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tutta la
documentazione deve essere inviata all'indirizzo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  sopra  indicato  ed  entro  il  termine  di
decadenza per la presentazione della domanda. L'adozione delle misure
di cui al comma 1 sara' determinata ad insindacabile  giudizio  della
Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal  decreto  del  9
novembre 2021 sopra citato. 
    4. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.