Art. 7 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione  del  Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di
Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale  e  da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  Commissione
sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per  ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  Giustizia
amministrativa.