Art. 9 
 
    1. Gli esami constano di quattro prove scritte  e  di  una  prova
orale. 
    2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro  temi
(tre teorici ed uno  pratico)  sulle  seguenti  materie:  1)  diritto
privato; 2)  diritto  amministrativo;  3)  scienza  delle  finanze  e
diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    4. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi  di  una
delle prove scritte preclude alla Commissione  la  valutazione  delle
altre. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Ufficio  del  segretario  generale  -  U.S.R.I.  Servizio
Personale delle Magistrature tramite PEC (concorsotar@pec.governo.it)
o a mezzo posta, all'indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure
all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove  scritte  ed
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno
venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
    7. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    8. Nella prova orale i candidati devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    10. La valutazione complessiva  e'  costituita  dalla  somma  dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.