Art. 11 
 
Titoli di preferenza, riserve di posti,  formazione,  approvazione  e
                   pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante  dal  voto
finale complessivo conseguito sommando,  per  ciascun  candidato,  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell'art.
73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce titolo preferenziale valutabile,  a  parita'  di
altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal  dipendente
che abbia esercito mansioni afferenti alla  categoria  immediatamente
inferiore rispetto a quella oggetto  del  concorso,  per  almeno  tre
anni. 
    4. Si applicano le riserve di cui agli articoli  1014,  comma  1,
lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    5  Con  apposito  provvedimento  del  Segretario  generale  della
giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale  e  dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per  l'ammissione  all'impiego.  Il
decreto del segretario generale della giustizia amministrativa  sara'
pubblicato sulla home page  del  sito  internet  istituzionale  della
giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» le sedi disponibili.