Art. 11 Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante dal voto finale complessivo conseguito sommando, per ciascun candidato, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di posti costituisce titolo preferenziale valutabile, a parita' di altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal dipendente che abbia esercito mansioni afferenti alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto del concorso, per almeno tre anni. 4. Si applicano le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 5 Con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi disponibili.