Art. 14 
 
  Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi  nell'art.  6,
paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento e negli  articoli  2-sexies,  comma  2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della giustizia  amministrativa  e  presso  gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione della procedura e vengono trattati  dalle  persone  preposte
alla  procedura   di   selezione   individuate   dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora  l'interessato  ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77  del
regolamento stesso, o di adire  le  opportune  sedi  giudiziarie,  ai
sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    7. Si forniscono i seguenti dati di  contatto  (casella  PEC)  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  cds-affarigenerali@ga-cert.it.  Gli  interessati  possono,
inoltre, contattare il responsabile della  protezione  dei  dati  per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali  e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 
    I dati di contatto del responsabile  della  protezione  dei  dati
sono: PEC: rpd@ga-cert.it - e-mail:  rpd@giustizia-amministrativa.it.
Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti  al
trattamento dei dati personali  e  non  l'andamento  della  procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in  capo  al  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa.