Art. 7
Commissione esaminatrice
1. Una sola commissione esaminatrice, nominata con decreto del
segretario generale della giustizia amministrativa, procedera' alla
selezione di entrambe le figure professionali formando distinte
graduatorie.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un magistrato
amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di seconda
fascia, di cui uno dell'area amministrativa esperti nelle materie
oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Alla commissione esaminatrice e', altresi', aggregato un
componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio
nell'amministrazione, per l'accertamento del livello di conoscenza
della lingua straniera prescelta da parte del candidato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
appartenente alla terza area funzionale.