Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Una sola commissione esaminatrice, nominata  con  decreto  del
segretario generale della giustizia amministrativa,  procedera'  alla
selezione di  entrambe  le  figure  professionali  formando  distinte
graduatorie. 
    2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un  magistrato
amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di  seconda
fascia, di cui uno dell'area  amministrativa  esperti  nelle  materie
oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    4. Alla  commissione  esaminatrice  e',  altresi',  aggregato  un
componente, da  individuarsi  anche  tra  il  personale  in  servizio
nell'amministrazione, per l'accertamento del  livello  di  conoscenza
della lingua straniera prescelta da parte del candidato. 
    5. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente alla terza area funzionale.