Art. 7 Commissione esaminatrice 1. Una sola commissione esaminatrice, nominata con decreto del segretario generale della giustizia amministrativa, procedera' alla selezione di entrambe le figure professionali formando distinte graduatorie. 2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di seconda fascia, di cui uno dell'area amministrativa esperti nelle materie oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Alla commissione esaminatrice e', altresi', aggregato un componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio nell'amministrazione, per l'accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera prescelta da parte del candidato. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.