Art. 9
Prove d'esame
1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in
una prova orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella
stesura di un elaborato sulle seguenti materie:
a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»),
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale;
b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»),
elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione,
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi.
3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico,
consistera' - per entrambi i profili di assistente amministrativo
(cod. concorso «ASSAMM») e di assistente informatico (cod. concorso
«ASSINF») - nella stesura di un elaborato di diritto processuale
amministrativo.
4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in
ciascuna prova.
5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica
amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II del codice penale;
disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali. Per i candidati per il profilo di
assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») il colloquio orale
vertera' anche sugli elementi di informatica.
6. E' inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di
lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione
della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il
voto del colloquio e' comprensivo anche della valutazione riferita
all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei
sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30.
8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal
voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.