Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente  art.
3, comma 1 e dichiarati in domanda,  come  specificato  nell'art.  3,
comma 7,  lettera  «i)»  (VFP1/VFP4  in  servizio  e  bilinguisti  in
servizio militare), «j)» (civili),  «k)»  (bilinguisti  civili),  dai
soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte
le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5, comma 1, lettere
b), c) e d); 
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «A», per i candidati, di cui  alle  lettere  a)  e  c)  (solo
militari) del comma 1, dell'art. 1; 
        «B e C», per i candidati, di cui alle lettere a) e  b)  e  c)
del comma 1, dell'art. 1. 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli di cui al precedente comma 1, sara'  pubblicato  nel  sito
www.carabinieri.it