Art. 12 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a): a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, comma 1 e dichiarati in domanda, come specificato nell'art. 3, comma 7, lettera «i)» (VFP1/VFP4 in servizio e bilinguisti in servizio militare), «j)» (civili), «k)» (bilinguisti civili), dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5, comma 1, lettere b), c) e d); b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «A», per i candidati, di cui alle lettere a) e c) (solo militari) del comma 1, dell'art. 1; «B e C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) e c) del comma 1, dell'art. 1. 2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it