Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente  art.  5,  comma  1,  lettera  a),  in  quattro   distinte
graduatorie finali di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  non
appena terminato ciascun iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per la prova
di efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psicofisici  [per  i  soli
candidati di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b)],  la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3. Ciascuna graduatoria finale di merito,  di  cui  al  comma  1,
formata dalla commissione esaminatrice sara'  approvata  con  decreto
del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «F» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. 
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
art. 19 si provvedera' ad assegnare  la  specializzazione  in  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti dall'art. 1, comma  3,  tenendo  indistintamente
conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso
nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante  il
corso di formazione di base, con precedenza per i meglio classificati
nella graduatoria di fine corso formativo.