Art. 13 Graduatorie di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in quattro distinte graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun iter concorsuale. 2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)], la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 3. Ciascuna graduatoria finale di merito, di cui al comma 1, formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato «F» al presente decreto. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1 ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. 6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui al successivo art. 19 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dall'art. 1, comma 3, tenendo indistintamente conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base, con precedenza per i meglio classificati nella graduatoria di fine corso formativo.