Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini indicati alla lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. 4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.