Art. 17 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dal Reparto di istruzione di assegnazione dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di Allievo. 3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.