Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. 
    2. Il predetto personale sara' assunto in forza  dal  Reparto  di
istruzione di  assegnazione  dalla  data  che  verra'  stabilita  dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale  data  assumera'
la qualita' di Allievo. 
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  Scuola
allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.