Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2022 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che siano  in  servizio  o
abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non  inferiore
alla ferma obbligatoria,  il  limite  massimo  d'eta'  e'  elevato  a
ventotto anni; 
      se partecipanti per la riserva di posti riservata  ai  militari
in servizio, siano volontari in ferma annuale (VFP1) in  servizio  da
almeno quattro mesi continuativi o in rafferma annuale o quadriennale
(VFP4), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla  data  del  31
dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021 o se
partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2  e
3 (civili  e  civili  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),
abbiano conseguito o siano in grado  conseguire  entro  il  2022,  il
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre  1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il  candidato  che  ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza, ovvero l'equivalenza secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica:
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  (perche'  il  fatto  non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha  commesso,  pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      k)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4,  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.
3  e  mantenuti,  fatta  eccezione  per   l'eta',   sino   a   quella
dell'effettiva incorporazione presso un Reparto  d'istruzione,  fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni  dal  successivo  art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del Regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.