Art. 20 
 
                        Nomina a carabiniere 
 
    1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla  data  di
inizio dello stesso, conseguiranno la nomina  a  carabiniere,  previo
superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
    2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell'art.  785  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dal  Regolamento  per  le  Scuole  allievi
carabinieri; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni.