Art. 20 Nomina a carabiniere 1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell'art. 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) e' subordinata: 1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal Regolamento per le Scuole allievi carabinieri; b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.