Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, sara' nominata la commissione: a) esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito; b) per la valutazione della prova di efficienza fisica; c) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; c) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo Maggiore, membro e segretario. 3. La commissione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ispettore membro e segretario. Durante l'espletamento degli esercizi, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri. I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) saranno valutati da una commissione composta da un Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito selettore con analoghe competenze linguistiche. Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate piu' commissioni.