Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o  di  autorita'  da  lui  delegata,  sara'
nominata la commissione: 
      a) esaminatrice per la  prova  scritta  di  selezione,  per  la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito; 
      b) per la valutazione della prova di efficienza fisica; 
      c) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; 
      d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; 
      c) un  Ispettore  avente  grado  non  inferiore  a  Maresciallo
Maggiore, membro e segretario. 
    3. La commissione per la prova di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un Ispettore membro e segretario. 
    Durante l'espletamento  degli  esercizi,  la  commissione  potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    Qualora l'Amministrazione  lo  ritenga  opportuno,  per  esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale
e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c)  saranno  valutati  da  una  commissione  composta  da  un
Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con  il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione,  di  un  perito
selettore con analoghe competenze linguistiche. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse  rilevante,   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni.