Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma  1,  lettera  a)
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 7, commi 4 e 5. 
    3. Per i candidati partecipanti per la riserva dei posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c),  qualora  il  numero  delle  domande
presentate sia inferiore a 320 (trecentoventi), la prova  scritta  di
selezione potra' essere  effettuata  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali. Le relative comunicazioni ai candidati risultati idonei
agli predetti accertamenti avverranno con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 7, comma 2. 
    4. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90 -  all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutti  gli  accertamenti   obbligatori
previsti  nel  comma  1.  In  caso  contrario.  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    5. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
    6. Non saranno previste  riconvocazioni  fatta  eccezione  per  i
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dai  Ministeri  di  difesa,
interno, giustizia ed economia e finanze nonche' per coloro che siano
affetti da patologie/lesioni che ne impediscano o limitino gravemente
la mobilita', attestate da idonea certificazione medica rilasciata da
una  struttura  sanitaria  pubblica  o  convenzionata  col   Servizio
sanitario nazionale o regionale.