Art. 9 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti  documenti  in  originale  e  in  copia,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «L»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      e. i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione  (la
quale non e' da calcolare nel computo dei  cinque  giorni),  al  fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti  psico-fisici
e per le  finalita'  indicate  nell'art.  10,  comma  9.  La  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza timbro,  etc.)  determinera'  l'esclusione  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero  e  ovaie).  La  mancata   presentazione   di   detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      f.  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di  cui
all'allegato  "H"  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      g. elettrocardiogramma refertato; 
      h. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      i. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    2. I certificati predetti dovranno essere originati da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
servizio sanitario  nazionale  o  regionale.  In  quest'ultimo  caso,
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati che  hanno  concluso  l'iter  concorsuale  venendo
giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali devono, entro i
tre giorni successivi dalla notifica della  predetta  idoneita',  far
pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in  domanda
ai sensi  dell'art.  12,  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio
incrementale di cui agli allegati «A», «B», «C», «F» e l'attestato di
bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c). 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.