Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici,
si avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta, distinta per i codici di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina
dell'art. 6 (Prova scritta);
b) una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
7 (Prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova
scritta di cui alla lettera a);
c) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le
modalita' previste dall'art. 8 (Valutazione dei titoli e stesura
della graduatoria finale di merito) solo a seguito dell'espletamento
della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati
idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
negli appositi spazi della domanda di partecipazione.
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu'
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale
di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, prova
orale e nella valutazione dei titoli.
5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, validata ai sensi dell'art. 10 dalla Commissione RIPAM, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati
all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.