Art. 8
Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a
piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo
svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che
hanno superato la stessa.
2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i
titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli
inseriti negli appositi spazi della domanda di partecipazione al
concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la
valutazione.
3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo
complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili
per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo
unico;
0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello
rilasciato da universita' pubbliche o private legalmente
riconosciute;
1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello
rilasciato da universita' pubbliche o private legalmente
riconosciute;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7,
la commissione esaminatrice stilera' le relative graduatorie finali
di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta,
nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.
5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.