Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6 (prova scritta); b) una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 7 (prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a); c) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 8 (valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito) solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese negli appositi spazi della domanda di partecipazione. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche in piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art. 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.