Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM, ferme restando le competenze delle  commissioni  esaminatrici,
si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova  selettiva  scritta,  distinta  per  i  codici  di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la  disciplina
dell'art. 6 (prova scritta); 
      b) una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
7 (prova orale), riservata ai candidati che hanno superato  la  prova
scritta di cui alla lettera a); 
      c) la valutazione dei titoli distinta per i codici di  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 8  (valutazione  dei  titoli  e  stesura
della graduatoria finale di merito) solo a seguito  dell'espletamento
della prova orale con esclusivo riferimento  ai  candidati  risultati
idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
negli appositi spazi della domanda di partecipazione. 
    Le prove di cui alle precedenti lettere a) e  b)  si  svolgeranno
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche  in  sedi  decentrate  e  anche  in  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    4. La  commissione  esaminatrice,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta,  prova
orale e nella valutazione dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata ai sensi dell'art. 10 dalla  Commissione  RIPAM,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art.  1,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati
all'amministrazione   interessata   per    l'assunzione    a    tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.