Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice  e'  competente  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la  formazione
delle graduatorie finali di  merito.  Alla  commissione  esaminatrice
possono essere aggregati membri aggiunti  per  la  valutazione  della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  Commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 
    4.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la  Commissione  RIPAM  nomina  le
commissioni  esaminatrici,  le  sottocommissioni  e  i  comitati   di
vigilanza sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti  in
possesso di requisiti di comprovata  professionalita'  e  competenza.
Gli elenchi  sono  formati  dall'amministrazione  destinataria  della
procedura concorsuale che  assicura  il  rispetto  del  principio  di
trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa.