Art. 8 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,  dopo
lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che
hanno superato le stesse. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al  concorso.  Tutti  i
titoli di cui il candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di cui  al  presente  bando.  Sono  valutati  solo  i  titoli
inseriti negli appositi spazi  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso e completi  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la
valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di tre punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1  punto  per  ogni   laurea,   diploma   di   laurea,   laurea
specialistica, laurea magistrale; 
      0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 
      0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
      1 punto per ogni dottorato di ricerca; 
      0,75 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7,
la commissione esaminatrice stilera' le relative  graduatorie  finali
di merito per ciascun codice di concorso, sulla  base  del  punteggio
complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova  scritta,
nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  sono   trasmesse   dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.