Art. 9 Disposizioni finali 1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell'art. 8 del presente bando, l'irregolarita' della documentazione presentata, ovvero la non idoneita' fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell'ICPAL e ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto all'ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando. 2. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volonta', e in particolare per l'adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il concorso non potesse essere svolto. 3. L'ICPAL si riserva la possibilita' di non attivare il corso qualora il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati. 4. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla propria volonta', l'avvio del corso debba essere procrastinato. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 8 luglio 2022 Il direttore generale avocante: Turetta