Art. 12
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
e all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove
orali, indicativamente nel mese di gennaio 2023. Le sedi e le date di
svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi.
La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. Le modalita' di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreche'
lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso,
sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di una lingua
scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella
domanda stessa, con le modalita' riportate nei citati allegati B e C.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.