Art. 13
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio espresso in trentesimi attribuito alla prova
orale di lingua inglese;
e) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare
e nell'Aeronautica militare e della riserva del posto a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere
e' da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per il
personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I posti riservati,
se non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti
a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa.