Art. 17
Spese di viaggio - licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e
prove, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove
si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.