Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 2 valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle
prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per
sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di
questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli
di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 4 del
presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica
svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti
internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali
sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i
percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere
nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite
a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di
partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione
alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, per i quali i
concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e
complete informazioni con una delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel
sopracitato allegato D.