Art. 12 Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti, cosi' ripartiti: a) da un minimo di 70 fino a un massimo di 100 punti per le prove scritte, pari alla media dei voti conseguiti nelle singole prove; b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova orale; c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato dalla media dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio derivante dai titoli.