Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12. 
    2. I segretari generali della Corte dei conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  approvano
con decreto congiunto la graduatoria finale  e  dichiarano  vincitori
del concorso, sotto condizione  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i   candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 6. 
    3. Il provvedimento di cui al comma  2  e'  pubblicato  sui  siti
istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura  dello  Stato -
Sezione amministrazione trasparente -, oltre che  sul  portale  della
Corte dei conti di cui all'art. 6, comma 2, del  presente  bando.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».