Art. 14 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 12. 2. I segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvano con decreto congiunto la graduatoria finale e dichiarano vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 6. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».