Art. 15 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del   concorso,   le   amministrazioni   renderanno   note    tramite
pubblicazione  sui  siti  istituzionali  alla  voce  «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire. 
    2.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1. 
    3.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    4. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio.