Art. 15 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, le amministrazioni renderanno note tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire. 2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1. 3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 4. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio.