Art. 16 Assunzione dei vincitori 1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per l'assunzione nei ruoli della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente. Il vincitore che, sebbene regolarmente invitato, senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato per la stipula del contratto, e' dichiarato decaduto dall'assunzione. 3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. 4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.