Art. 16 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  3  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare il contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli della  Corte  dei  conti  o
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi  della  normativa  vigente.  Il
vincitore che,  sebbene  regolarmente  invitato,  senza  giustificato
motivo non  si  presenti  nel  giorno  fissato  per  la  stipula  del
contratto, e' dichiarato decaduto dall'assunzione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali.  Dalla  data  di  immissione  in  servizio
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    4. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.