Art. 17 Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.