Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti  della  Corte  dei  conti,
quale  amministrazione  delegata  alla  gestione  procedimentale  del
concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.