Art. 19 Norme finali e di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, sezione amministrazione trasparente. 4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 20 luglio 2022 Il Segretario generale della Corte dei conti Massi Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato Soldani