Art. 19 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita' di svolgimento  della  prova  preselettiva  e  delle  prove
d'esame,  in  coerenza  con  le  disposizioni  previste  in   seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura  dello
Stato, sezione amministrazione trasparente. 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 20 luglio 2022 
 
                                               Il Segretario generale 
                                                della Corte dei conti 
                                                        Massi         
  Il Segretario generale    
dell'Avvocatura dello Stato 
          Soldani