Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: LMG /01  giurisprudenza;  LM -  63  Scienze  delle  pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali;  LM -  62  Scienze
della politica;  LM -  56  Scienze  dell'economia;  LM -  77  Scienze
economico-aziendali  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale 509/1999 ovvero diploma di laurea  (DL)  conseguito  con
ordinamento previgente al decreto ministeriale  509/1999,  equiparati
ai sensi del decreto interministeriale  del  9  luglio  2009  recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi». 
    In caso di possesso di laurea di secondo  livello,  magistrale  o
specialistica, che presupponga come requisito di accesso  una  laurea
di primo livello,  nella  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
indicato anche il codice e la  denominazione  della  relativa  laurea
triennale (L); 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire. Le  amministrazioni  hanno  facolta'  di  sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori del concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  contratti
collettivi nazionali  dil  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione; 
    2. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1. 
    3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui  al  comma
1, lettera c) rilasciati da un paese dell'Unione europea sono ammessi
a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,
il/la candidato/a dovra'  dimostrare  l'equivalenza  stessa  mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    4.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di  ammissione,  nonche'  delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego.