Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dai segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da due avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la presiede. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese, o da due componenti esperti, rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese, nonche' da un componente esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, appartenente ai rispettivi ruoli. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.