Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dai segretari generali della Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da  due
avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la
presiede. La commissione  puo'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese e francese, o da  due  componenti  esperti,
rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese,  nonche'  da
un  componente  esperto  in  informatica.  Svolge  le   funzioni   di
segretario un funzionario della Corte  dei  conti  o  dell'Avvocatura
dello Stato, appartenente ai rispettivi ruoli. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.