Art. 7 Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 700, l'amministrazione si riserva di espletare prove selettive, consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 84 del 21 ottobre 2022 sara' reso noto il diario delle prove scritte ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 3 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 5. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 8. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere anonimo. 10. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e il relativo punteggio e' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12.